(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                         Verbale di accordo
                              Art. 18.
             Procedure di raffreddamento e conciliazione
    Ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della legge n.
146  del  1990,  cosi'  come  integrata  dalla legge n. 83 del 2000 -
secondo  il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso
previste  procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie
per  entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento
delle  relazioni  industriali,  prevenendo  e  riducendo  quanto piu'
possibile   le  situazioni  conflittuali  ed  i  conseguenti  effetti
negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno
le  procedure  di  raffreddamento  e  di  conciliazione  in  appresso
specificate.
  A) Controversie collettive.
    Le  controversie  aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di
lavoro  e  l'esercizio  dei  diritti  sindacali  che  riguardano  una
pluralita'  di  dipendenti dovranno essere sottoposti al tentativo di
composizione  da  effettuarsi tra la Societa' e le OO.SS. stipulanti,
esclude,ridosi  durante  la  fase di confronto il ricorso a qualsiasi
forma  di  azione  sindacale  e  legale.  E'  esclusa  dalla predetta
procedura  la  materia  attinente  i licenziamenti collettivi, per la
quale si applica la legge n. 223 del 1991.
    Al  realizzarsi  della  fattispecie  di  cui al primo comma della
presente  lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti
mediante  atto  scritto contenente le motivazioni della controversia,
si  dara'  corso  alla  procedura  di  confronto secondo i tempi e le
modalita' disciplinate dall'art. 2, lett A), del presente CCNL.
  B) Conflitti di lavoro.
    1) Livello di Unita' Produttiva.
      Qualora  insorga  un  conflitto collettivo di lavoro presso una
Unita'  Produttiva,  la  R.S.U.  interessata unitamente ad almeno una
delle  competenti  strutture territoriali del sindacato, apriranno la
procedura   di   seguito   indicata   dando  in  tal  senso  motivata
comunicazione    scritta   alla   struttura   aziendale   dell'Unita'
Produttiva.
      Entro  i  tre  giorni  successivi alla ricezione della predetta
comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione sindacale di cui
all'art.  7, lettera a), del presente CCNL, incontri finalizzati alla
ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
      Dopo  tre  giorni  successivi  alla data del primo incontro, la
procedura  si  intendera'  comunque  esaurita  tra  le  Parti ad ogni
conseguente effetto.
      Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione
tra   le   Parti,  si  dara'  luogo  ad  un  ulteriore  tentativo  di
composizione   tra  le  Parti  a  livello  regionale.  In  tal  senso
l'Azienda,  entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura
di  cui  al  comma che  precede,  avviera'  con la Delegazione di cui
all'art.  7,  lettera b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla
ricerca di possbili soluzioni conciliative.
      La  procedura  di  cui  ai commi che precedono, in tutte le sue
fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12
giorni  lavorativi,  comprensivi  del  sabato,  a  partire  dal primo
incontro a livello di Unita' Produttiva.
      Ove  il  conflitto  a  livello  di Unita' Produttiva insorga su
materie  gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e
B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di
cui  al  comma 1  del presente punto 1, l'Azienda fissera' l'incontro
con  la  Delegazione  sindacale  di  cui  all'art.  7, lettera a) del
presente  CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative.
In  caso  di  esito  negativo  si  dara'  luogo, entro i successivi 3
giorni,   ad  un  ulteriore  tentativo  di  conciliazione  a  livello
regionale  con  la  Delegazione  di  cui  all'art.  7, lettera b) del
presente CCNL.
      La  procedura  di  cui al comma che precede si intende comunque
esaurita  e  conclusa  tra  le  Parti  decorsi  7  giorni lavorativi,
comprensivi  del  sabato,  a  partire  dal  primo incontro tenutosi a
livello di Unita' Produttiva.
      Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si
asterranno da ogni azione diretta.
    2) Livello regionale.
      Qualora  insorga  un conflitto collettivo di lavoro presso piu'
Unita'  Produttive  di  una  stessa  regione, la Segreteria regionale
dell'O.S.   stipulante   interessata  dara'  in  tal  senso  motivata
comunicazione  scritta  alla  struttura R.U. di Regione dell'Azienda,
chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
      Entro  i  tre  giorni  successivi alla ricezione della predetta
comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione sindacale di cui
all'art.  7,  lettera b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla
ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
      Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal
primo  incontro  la  procedura  si  intendera'  comunque  esaurita  e
conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
      Ove  il  conflitto  di  lavoro  insorga su materie gia' oggetto
delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente CCNL,
la  procedura  di  cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa
dopo 6 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo
incontro.
      Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si
asterranno da ogni azione diretta.
    3) Livello nazionale.
      Qualora  insorga  un  conflitto  collettivo  che interessi piu'
regioni  la  Segreteria  nazionale  della O.S. stipulante interessata
dara'  in  tal  senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei
confronti  di  tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di
Risorse  umane  chiedendo  l'attivazione  della  procedura di seguito
indicata.
      Entro  i  tre  giorni  successivi alla ricezione della predetta
comunicazione,   l'Azienda   dara'   corso  ai  conseguenti  incontri
finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
      Dopo  dieci  giorni successivi alla data del primo incontro tra
le  Parti, la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa ad
ogni conseguente effetto.
      Ove  il  conflitto  di  lavoro  insorga su materie gia' oggetto
delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente CCNL,
la  procedura  di  cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa
dopo 5 giorni successivi alla data del primo incontro.
      Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera
B)  del  presente  articolo hanno inteso dare anche applicazione alle
previsioni  vigenti  in  materia di «procedure di raffreddamento e di
conciliazione»  di  cui  alla  legge  n.  83  del 2000 ed all'Accordo
dell'11 luglio 2007.
                       Dichiarazione a verbale
    Le  Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di
garanzia  le  norme  di  cui  al  presente  articolo,  ai  fini della
valutazione  di  cui  all'art.  13, lettera a) della legge n. 146/90,
cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000.
    Conseguentemente,  all'esito positivo della predetta valutazione,
la  normativa  di  cui  al presente Accordo sostituira' la disciplina
prevista dall'art. 18 del CCNL 11 luglio 2007.
    Nelle  more  della predetta valutazione le Parti continueranno ad
osservare le procedure previste dall'art. 18 del CCNL 11 luglio 2007.
      Roma, 2 agosto 2007
                      p. Poste Italiane S.p.a.
                              (Firmato)
                            p. le OO.SS.
                       SINDIP QUADRI (Firmato)
                       TECSTAT USPPI (Firmato)
                            CIU (Firmato)