Art. 6.
                 Modalita' di trasferimento dei dati
  1.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale inoltra le
comunicazioni  previste  dal  presente decreto ai servizi competenti,
all'Istituto  nazionale  per  le assicurazioni e infortuni sul lavoro
(INAIL),  e  all'Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo
(IPSEMA),  al Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante
(SASN)  e ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive con le
modalita'  previste  dall'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42.