Art. 6. Modalita' di trasferimento dei dati 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le comunicazioni previste dal presente decreto ai servizi competenti, all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), al Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive con le modalita' previste dall'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.