Art. 2.
  1.  Le autorizzazioni alla produzione di medicinali precedentemente
rilasciate   alle   officine   farmaceutiche   in   base  alle  forme
farmaceutiche  dei  medicinali  previste  dall'allegato  del  decreto
ministeriale  10 febbraio  1997  rimangono valide fino al rilascio di
una nuova autorizzazione da parte dell'AIFA.