Art. 10. 1. Il presente decreto ministeriale entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viene fatta salva la documentazione gia' presentata alle Autorita' competenti e ai comitati etici entro il suddetto termine, anche se non ancora valutata. 2. Tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e' data facolta' ai promotori di presentare la documentazione alle Autorita' competenti e ai comitati etici conformemente a quanto previsto dal medesimo decreto e in tal caso e' fatto obbligo alle Autorita' competenti e ai comitati etici di valutare detta documentazione. Roma, 21 dicembre 2007 Il Ministro: Turco