Art. 10.
    1.   Il   presente   decreto  ministeriale  entra  in  vigore  il
centoventesimo  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Viene fatta salva
la  documentazione  gia'  presentata  alle  Autorita' competenti e ai
comitati  etici  entro  il  suddetto  termine,  anche  se  non ancora
valutata.
    2. Tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla
pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e' data
facolta'  ai promotori di presentare la documentazione alle Autorita'
competenti  e  ai  comitati etici conformemente a quanto previsto dal
medesimo  decreto  e  in  tal  caso  e'  fatto obbligo alle Autorita'
competenti e ai comitati etici di valutare detta documentazione.
      Roma, 21 dicembre 2007
                                                   Il Ministro: Turco