Art. 3. 1. L'Autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), numero 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, puo' delegare totalmente o parzialmente la valutazione della documentazione di cui all'allegato 1 al presente decreto al comitato etico di riferimento; tuttavia il modulo di domanda debitamente compilato, conformemente all'appendice 5 al presente decreto, deve essere sempre presentato all'Autorita' competente. 2. Le modalita' operative per l'esecuzione di quanto previsto al comma 1, compresa l'eventuale trasmissione su supporto elettronico, sono stabilite con la delibera dell'Autorita' competente di cui al medesimo comma.