Art. 3.
    1. L'Autorita' competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera t),
numero  1  del  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  211, puo'
delegare    totalmente    o   parzialmente   la   valutazione   della
documentazione  di cui all'allegato 1 al presente decreto al comitato
etico  di  riferimento;  tuttavia  il  modulo  di domanda debitamente
compilato,  conformemente  all'appendice  5 al presente decreto, deve
essere sempre presentato all'Autorita' competente.
    2.  Le modalita' operative per l'esecuzione di quanto previsto al
comma 1,  compresa  l'eventuale trasmissione su supporto elettronico,
sono  stabilite  con  la delibera dell'Autorita' competente di cui al
medesimo comma.