Art. 10. Diniego dell'approvazione 1. Nel caso in cui le modifiche al programma di attivita' non soddisfino le condizioni di cui all'art. 8, comma 3, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. 2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa puo' trasmettere la nuova proposta di modifica del programma di attivita' o le proprie osservazioni. 3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione all'impresa.