Art. 10.

                      Diniego dell'approvazione

  1.  Nel  caso  in  cui  le  modifiche al programma di attivita' non
soddisfino  le  condizioni di cui all'art. 8, comma 3, l'ISVAP, prima
della   formale  adozione  del  provvedimento  di  diniego,  comunica
all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
  2.  Entro  il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a
dieci  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione, l'impresa puo'
trasmettere  la nuova proposta di modifica del programma di attivita'
o le proprie osservazioni.
  3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 sospende il termine per la
conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla
data  di  presentazione  della  nuova  proposta  di  modifica o delle
osservazioni.
  4.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma 2,  o  se
permangono  i  presupposti  per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP
emana  il  provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione
all'impresa.