Art. 12. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane 1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o alla sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP. 2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14. 3. Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi al di fuori del territorio della Repubblica, l'istanza di autorizzazione contiene, distintamente per ciascuno Stato in cui l'impresa opera, l'indicazione del numero dei contratti oggetto di trasferimento nonche' dell'ammontare dei premi, dei sinistri e delle relative riserve tecniche.