Art. 12.

 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

  1.  L'operazione  di trasferimento di tutto o parte del portafoglio
da  un'impresa  di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica italiana ad altra impresa di assicurazione con sede legale
in  Italia  o in uno Stato membro o alla sede secondaria in Italia di
un'impresa  di  assicurazione  con  sede legale in uno Stato terzo e'
sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.
  2.   L'istanza   di   autorizzazione   e'   presentata   all'ISVAP,
congiuntamente  o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa
cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.
  3.  Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti in
regime  di  stabilimento  o  in  regime di liberta' di prestazione di
servizi  al  di  fuori  del territorio della Repubblica, l'istanza di
autorizzazione  contiene,  distintamente  per  ciascuno  Stato in cui
l'impresa  opera,  l'indicazione  del numero dei contratti oggetto di
trasferimento  nonche' dell'ammontare dei premi, dei sinistri e delle
relative riserve tecniche.