Art. 13. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi 1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP. 2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.