Art. 13.

Trasferimento  del  portafoglio  di imprese di assicurazione di Stati
                                terzi

  1.  L'operazione  di trasferimento di tutto o parte del portafoglio
della  sede  secondaria  nel  territorio della Repubblica italiana di
un'impresa  di  assicurazione  con  sede legale in uno Stato terzo ad
altra  impresa  di  assicurazione  con sede legale in Italia o in uno
Stato  membro  o  ad  una  sede secondaria in Italia di un'impresa di
assicurazione  con  sede  legale  in  uno  Stato  terzo e' sottoposta
all'autorizzazione dell'ISVAP.
  2.   L'istanza   di   autorizzazione   e'   presentata   all'ISVAP,
congiuntamente  o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa
cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.