Art. 14.

      Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione

  1.  All'istanza  di  autorizzazione di cui agli articoli 12 e 13 e'
allegata la seguente documentazione:
    a) copia  della  delibera  di  trasferimento assunta dagli organi
societari  dell'impresa  cedente  e  dell'impresa cessionaria in base
alle competenze previste dallo statuto;
    b) relazione contenente la descrizione del portafoglio oggetto di
cessione,   le  informazioni  riguardanti  i  contratti  e  le  poste
dell'attivo   e   del   passivo   oggetto  di  trasferimento  nonche'
l'illustrazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire con
l'operazione;
    c) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita':
      1)   dell'impresa   cedente  e  dell'impresa  cessionaria  ante
trasferimento,  redatto  con riferimento alla data di valutazione del
portafoglio;  qualora  l'impresa  cessionaria  sia  tenuta al calcolo
della  solvibilita'  corretta  ai sensi dell'art. 217 del decreto, il
prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita' corretto alla
medesima data;
      2)  dell'impresa  cessionaria  post  trasferimento, redatto con
riferimento alla data di valutazione del portafoglio e al 31 dicembre
dell'anno  di  efficacia  del  trasferimento,  con  indicazione delle
ipotesi  adottate  nello  sviluppo  delle  previsioni  relative  agli
elementi  costitutivi  del  margine  disponibile ed all'ammontare del
margine  richiesto;  qualora  l'impresa  cessionaria  sia  tenuta  al
calcolo  della  solvibilita'  corretta  ai  sensi  dell'art.  217 del
decreto,  il  prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita'
corretto alle medesime date;
    d) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche:
      1)   dell'impresa   cedente  e  dell'impresa  cessionaria  ante
trasferimento,  redatto  con riferimento alla data di valutazione del
portafoglio;
      2)  dell'impresa  cessionaria  post  trasferimento, redatto con
riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
    e) situazioni patrimoniali:
      1)   dell'impresa   cedente  e  dell'impresa  cessionaria  ante
trasferimento,  redatte  con riferimento alla data di valutazione del
portafoglio;  qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla
medesima data;
      2)  dell'impresa  cessionaria  post  trasferimento, redatta con
riferimento   alla   data   di  valutazione  del  portafoglio  ed  al
31 dicembre   dell'anno   di  efficacia  del  trasferimento;  qualora
l'impresa   cessionaria   sia  tenuta  alla  redazione  del  bilancio
consolidato,  la  situazione  patrimoniale  consolidata alle medesime
date;
    f) conto economico:
      1)   dell'impresa   cedente  e  dell'impresa  cessionaria  ante
trasferimento,  redatto  con riferimento alla data di valutazione del
portafoglio;  qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione
del   bilancio  consolidato,  il  conto  economico  consolidato  alla
medesima data;
      2)  dell'impresa  cessionaria  post  trasferimento, redatto con
riferimento alla data di valutazione del trasferimento di portafoglio
e   al  31 dicembre  dell'anno  di  efficacia  del  trasferimento  di
portafoglio;  qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione
del   bilancio  consolidato,  il  conto  economico  consolidato  alla
medesima data;
    g) perizia  asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di
trasferimento.  In assenza di una perizia asseverata, qualora la data
presa  a  riferimento  per  valutare  il  valore  del portafoglio non
coincida  con  quella  di  chiusura dell'esercizio, l'impresa cedente
allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la
congruita'  delle riserve tecniche cedute; nel caso in cui la data di
riferimento  risulti  successiva  a quella dell'istanza, la relazione
illustra  tutte  le  ipotesi  e metodologie impiegate e ne attesta la
coerenza  per  la  determinazione  delle  riserve tecniche oggetto di
trasferimento;
    h) relazione   concernente   gli   effetti   dell'operazione   di
trasferimento  sulla struttura organizzativa direzionale e periferica
dell'impresa  cessionaria.  Quando il portafoglio trasferito riguarda
il  ramo  10  -  Responsabilita'  civile  autoveicoli  terrestri,  la
relazione  indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai
mandatari  designati  per  la  liquidazione  dei sinistri negli Stati
membri;
    i) relazione  sulle  modifiche  apportate ai sistemi di controllo
interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio;
    j) piano  di integrazione dei sistemi informatici, nel quale sono
indicati:
      1)  ambiti,  funzioni,  procedure,  applicazioni  e  basi  dati
interessate dal processo di integrazione;
      2)  la  tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione,
con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date
a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri,
ecc.) sara' completata;
      3)  le unita' ed i presidi organizzativi ai quali sono affidati
i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;
    k) copia  della  comunicazione  che l'impresa cessionaria intende
inviare  agli  assicurati  trasferiti, riportante l'informativa sulla
denominazione    sociale    e   sede   dell'impresa   cessionaria   e
sull'intermediario cui viene assegnato il contratto;
    l) indicazioni   in  merito  all'utilizzo  dei  segni  distintivi
dell'impresa cedente a seguito dell'operazione di trasferimento.
  2.  Quando  il  trasferimento  di  portafoglio  e' attuato mediante
aumento  del capitale sociale dell'impresa cessionaria, in aggiunta a
quanto  previsto  dal  comma 1,  all'istanza  e' allegata copia della
delibera  di  aumento  del  capitale  adottata dagli organi societari
dell'impresa   cessionaria   e   la  relazione  giurata  dell'esperto
designato dal tribunale attestante la congruita' del conferimento.
  3.  Quando  il  trasferimento  di  portafoglio  e' attuato mediante
contratto  di  cessione,  in  aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
all'istanza   e'   allegata   copia  del  contratto  sottoposto  alla
condizione   sospensiva  dell'autorizzazione  rilasciata  dall'ISVAP,
riportante  le  informazioni  riguardanti  i  contratti  e  le  poste
dell'attivo   e   del   passivo  oggetto  di  trasferimento,  nonche'
l'eventuale  perizia  di  stima redatta da un perito terzo ovvero, in
assenza, illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo.
  4.  La documentazione allegata alle istanze di cui agli articoli 12
e  13  e'  redatta  conformemente ai modelli previsti dalla normativa
vigente  e,  nel caso di impresa cedente con sede legale in uno Stato
terzo,   la  documentazione,  se  redatta  in  lingua  straniera,  e'
accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.
  5.  Nel  caso  in  cui l'impresa cessionaria abbia sede in un altro
Stato  membro,  la documentazione di cui al presente articolo ad essa
riferita  e'  sostituita  dalla  attestazione resa dalla Autorita' di
vigilanza della cessionaria ai sensi dell'art. 16.