Art. 14. Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione 1. All'istanza di autorizzazione di cui agli articoli 12 e 13 e' allegata la seguente documentazione: a) copia della delibera di trasferimento assunta dagli organi societari dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria in base alle competenze previste dallo statuto; b) relazione contenente la descrizione del portafoglio oggetto di cessione, le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento nonche' l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione; c) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita': 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data; 2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine disponibile ed all'ammontare del margine richiesto; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alle medesime date; d) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche: 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; 2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; e) situazioni patrimoniali: 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data; 2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date; f) conto economico: 1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data; 2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del trasferimento di portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento di portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data; g) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di trasferimento. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa cedente allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruita' delle riserve tecniche cedute; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di trasferimento; h) relazione concernente gli effetti dell'operazione di trasferimento sulla struttura organizzativa direzionale e periferica dell'impresa cessionaria. Quando il portafoglio trasferito riguarda il ramo 10 - Responsabilita' civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri; i) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio; j) piano di integrazione dei sistemi informatici, nel quale sono indicati: 1) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione; 2) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione, con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sara' completata; 3) le unita' ed i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione; k) copia della comunicazione che l'impresa cessionaria intende inviare agli assicurati trasferiti, riportante l'informativa sulla denominazione sociale e sede dell'impresa cessionaria e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto; l) indicazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa cedente a seguito dell'operazione di trasferimento. 2. Quando il trasferimento di portafoglio e' attuato mediante aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza e' allegata copia della delibera di aumento del capitale adottata dagli organi societari dell'impresa cessionaria e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale attestante la congruita' del conferimento. 3. Quando il trasferimento di portafoglio e' attuato mediante contratto di cessione, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza e' allegata copia del contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP, riportante le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento, nonche' l'eventuale perizia di stima redatta da un perito terzo ovvero, in assenza, illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo. 4. La documentazione allegata alle istanze di cui agli articoli 12 e 13 e' redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di impresa cedente con sede legale in uno Stato terzo, la documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. 5. Nel caso in cui l'impresa cessionaria abbia sede in un altro Stato membro, la documentazione di cui al presente articolo ad essa riferita e' sostituita dalla attestazione resa dalla Autorita' di vigilanza della cessionaria ai sensi dell'art. 16.