Art. 15. Trasferimento di portafoglio comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad altro fondo interno o gestione separata 1. Nel caso di trasferimento di portafoglio tra imprese di assicurazione comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o da una gestione separata ad un altro fondo interno o un'altra gestione separata, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.