Art. 15.

Trasferimento di portafoglio comportante il trasferimento parziale di
attivi da un fondo interno o gestione separata ad altro fondo interno
                         o gestione separata

  1.  Nel  caso  di  trasferimento  di  portafoglio  tra  imprese  di
assicurazione  comportante  il trasferimento parziale di attivi da un
fondo  interno o da una gestione separata ad un altro fondo interno o
un'altra gestione separata, si applicano anche le disposizioni di cui
agli articoli 34 e 35.