Art. 16. Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane 1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a una impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a condizione che: a) l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attivita' trasferite, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto tenuto conto del trasferimento; b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo II, titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti fuori dal territorio della Repubblica; le condizioni devono essere soddisfatte con riguardo agli Stati e ai rami cui si riferisce il portafoglio oggetto di trasferimento; c) consti il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'obbligazione o del rischio, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti in uno Stato membro in libera prestazione di servizi; d) consti il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro dove si trova la sede secondaria dell'impresa cessionaria con sede legale nel territorio della Repubblica, a partire dalla quale sono stati assunti le obbligazioni o rischi, se il trasferimento comprende il portafoglio di sede secondaria situata in altro Stato membro; e) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica costituita in uno Stato terzo. 2. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che: a) l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro attesti che l'impresa cessionaria dispone dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attivita' trasferite, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento; b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo III, titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica; c) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato membro costituita in uno Stato terzo. 3. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato terzo a condizione che: a) il portafoglio sia trasferito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo IV, titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; c) il portafoglio comprenda obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica o nel territorio dello Stato terzo di origine dell'impresa cessionaria; d) l'impresa cessionaria disponga di attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento.