Art. 16.

Condizioni  per  l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di
                  imprese di assicurazione italiane

  1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa
con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica a una impresa con
sede legale nel territorio della Repubblica a condizione che:
    a) l'impresa     cessionaria     disponga     dell'autorizzazione
all'esercizio  dei  rami  relativi  alle  attivita' trasferite, delle
attivita'  a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  del  margine di
solvibilita' richiesto tenuto conto del trasferimento;
    b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo
II,  titolo  II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di
stabilimento  o  di  libera prestazione di servizi, se il portafoglio
comprende  obbligazioni  o  rischi assunti fuori dal territorio della
Repubblica; le condizioni devono essere soddisfatte con riguardo agli
Stati   e  ai  rami  cui  si  riferisce  il  portafoglio  oggetto  di
trasferimento;
    c) consti  il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello
Stato  membro  dell'obbligazione  o  del  rischio,  se il portafoglio
comprende obbligazioni o rischi assunti in uno Stato membro in libera
prestazione di servizi;
    d) consti  il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello
Stato   membro   dove   si  trova  la  sede  secondaria  dell'impresa
cessionaria  con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica, a
partire  dalla  quale sono stati assunti le obbligazioni o rischi, se
il  trasferimento comprende il portafoglio di sede secondaria situata
in altro Stato membro;
    e) il  portafoglio  non  venga trasferito alla sede secondaria di
un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica costituita
in uno Stato terzo.
  2. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede
legale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:
    a) l'Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  attesti  che
l'impresa  cessionaria  dispone dell'autorizzazione all'esercizio dei
rami  relativi alle attivita' trasferite, delle attivita' a copertura
delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' tenuto conto del
trasferimento;
    b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo
III,  titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di
stabilimento  o  di  libera prestazione di servizi, se il portafoglio
comprende   obbligazioni   o  rischi  assunti  nel  territorio  della
Repubblica;
    c) il  portafoglio  non  venga trasferito alla sede secondaria di
un'impresa  con  sede  legale  nel  territorio  di  uno  Stato membro
costituita in uno Stato terzo.
  3. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede
legale nel territorio di uno Stato terzo a condizione che:
    a) il   portafoglio   sia   trasferito   alla   sede   secondaria
dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
    b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo
IV,  titolo  II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica;
    c) il  portafoglio  comprenda  obbligazioni  o rischi assunti nel
territorio  della  Repubblica  o  nel territorio dello Stato terzo di
origine dell'impresa cessionaria;
    d) l'impresa  cessionaria disponga di attivita' a copertura delle
riserve  tecniche  e  del  margine  di  solvibilita' tenuto conto del
trasferimento.