Art. 17. Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi 1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo: a) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 1; b) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale in uno Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 2; c) se il portafoglio viene trasferito alla sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 3.