Art. 17.

Condizioni  per  l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di
               imprese di assicurazione di Stati terzi

  1.  L'ISVAP  autorizza il trasferimento del portafoglio di una sede
secondaria  nel  territorio  della  Repubblica di un'impresa con sede
legale in uno Stato terzo:
    a) se  il  portafoglio  viene  trasferito  ad un'impresa con sede
legale  nel territorio della Repubblica, qualora siano soddisfatte le
condizioni di cui all'art. 16, comma 1;
    b) se  il  portafoglio  viene  trasferito  ad un'impresa con sede
legale  in  uno Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni
di cui all'art. 16, comma 2;
    c) se  il  portafoglio  viene trasferito alla sede secondaria nel
territorio  della  Repubblica  di  un'impresa  con sede legale in uno
Stato  terzo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.
16, comma 3.