Art. 18.

                        Attivita' istruttoria

  1.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica la
sussistenza  delle  condizioni  di  cui  agli  articoli 198 e 200 del
decreto e di cui al presente capo.
  2.  Tempestivamente,  e  comunque non oltre il termine previsto dal
regolamento  ISVAP  n.  2  del  9 maggio  2006, l'ISVAP comunica alle
imprese l'avvio del procedimento.
  3.  Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno
o  piu'  dei  documenti  o  delle  informazioni indicati all'art. 14,
ovvero  risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione scritta alle
imprese  con  tempestivita',  e  comunque  non oltre venti giorni dal
ricevimento     dell'istanza     stessa,     indicando    le    cause
dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del
procedimento  decorre nuovamente dalla data del completamento o della
regolarizzazione dell'istanza.
  4.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere  alle  imprese  informazioni e chiarimenti ad integrazione
della  documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi
il  termine  per  la  conclusione del procedimento e' sospeso fino al
ricevimento  delle  informazioni  e  della  documentazione richiesta.
L'ISVAP   comunica  alle  imprese  la  sospensione  del  termine  per
provvedere.
  5.  Trascorsi  novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto
la  documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il
procedimento  e'  chiuso  con  un  provvedimento di archiviazione per
carenza di interesse.
  6.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere  ad  Autorita'  nazionali  od estere elementi informativi,
documentazione,  valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per
la  conclusione  del  procedimento  e'  sospeso  sino  alla  data  di
ricevimento  di  quanto  richiesto.  L'ISVAP comunica alle imprese la
sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
  7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 198, commi 2 e 3 del decreto
e  degli  articoli 16  e  17  del  presente  regolamento  e' prevista
l'acquisizione  del  parere  di un'Autorita' di vigilanza di un altro
Stato  membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento
e'  sospeso  fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine
di  novanta  giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che
l'Autorita'  di  vigilanza  abbia  reso  parere  favorevole.  L'ISVAP
comunica  alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per
provvedere.  Le  imprese  effettuano  gli  adempimenti  eventualmente
richiesti  dalle  Autorita'  degli altri Stati membri, fornendo prova
all'ISVAP.