Art. 19.

                   Provvedimento di autorizzazione

  1.  In  caso  di  esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il
provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di
presentazione  dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e
di sospensione di cui all'art. 18.
  2.  Il  provvedimento  e'  trasmesso  alle imprese e pubblicato nel
Bollettino e nel sito dell'ISVAP.
  3.  Le  imprese comunicano all'ISVAP l'esecuzione del trasferimento
di  portafoglio entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione
ovvero l'eventuale mancata esecuzione.