Art. 19. Provvedimento di autorizzazione 1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 18. 2. Il provvedimento e' trasmesso alle imprese e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP. 3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'esecuzione del trasferimento di portafoglio entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione ovvero l'eventuale mancata esecuzione.