Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente disciplina si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; b) «fondo interno»: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote; c) «gestione separata»: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati; d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione; per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente; f) «portafoglio»: l'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, che presentano un comune elemento distintivo quale puo' rinvenirsi nell'appartenenza ad un medesimo o piu' rami, nel canale distributivo di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e in qualunque elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; il portafoglio non puo' essere costituito da soli sinistri; g) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; h) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo.