Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini della presente disciplina si intendono per:
    a) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
    b) «fondo  interno»:  il  portafoglio  di  investimenti,  gestito
separatamente   dagli   altri   attivi   detenuti   dall'impresa   di
assicurazione ed espresso in quote;
    c) «gestione  separata»:  il  portafoglio di investimenti gestito
separatamente   dagli   altri   attivi   detenuti   dall'impresa   di
assicurazione,  in  funzione  del  cui  rendimento  si  rivalutano le
prestazioni dei contratti ad esso collegati;
    d) «ISVAP»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
    e) «organo  amministrativo»:  il  consiglio di amministrazione o,
nelle   imprese  che  hanno  adottato  il  sistema  di  cui  all'art.
2409-octies  del  codice  civile,  il  consiglio  di gestione; per le
imprese   con   sede   legale   in   Stati  terzi,  l'organo  sociale
corrispondente;
    f) «portafoglio»:   l'insieme  dei  contratti  di  assicurazione,
compresi   i  debiti  e  crediti  collegati  a  tali  contratti,  che
presentano  un  comune  elemento  distintivo  quale  puo'  rinvenirsi
nell'appartenenza ad un medesimo o piu' rami, nel canale distributivo
di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e
in  qualunque  elemento  comune  che  consenta  l'individuazione  del
complesso  dei  rapporti  ceduti;  il  portafoglio  non  puo'  essere
costituito da soli sinistri;
    g) «Stato  membro»:  uno  Stato  membro dell'Unione europea o uno
Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
    h) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo.