Art. 20.

                      Diniego di autorizzazione

  1.   In   caso  di  insussistenza  delle  condizioni  di  cui  agli
articoli 198  o  200  del decreto e di cui al presente capo, l'ISVAP,
prima  della  formale  adozione  del relativo provvedimento, comunica
alle  imprese  i  motivi  che  ostano  all'accoglimento dell'istanza,
invitandole  a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il
rigetto.
  2.  Entro  il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a
dieci  giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono
presentare   per  iscritto  le  proprie  osservazioni,  eventualmente
corredate da documentazione di supporto.
  3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 sospende il termine per la
conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni.
  4.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso in
cui  permangano  i  presupposti  per  il diniego dell'autorizzazione,
l'ISVAP  emana  il  provvedimento  di rigetto definitivo dell'istanza
dando conto delle relative motivazioni.
  5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego
dell'autorizzazione.