Art. 21. Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa 1. L'impresa che trasferisce l'intero portafoglio decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera d), del decreto. Nel caso in cui permanga un'attivita' di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza. 2. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con lo stesso provvedimento che autorizza il trasferimento del portafoglio. Il provvedimento di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati. 3. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.