Art. 21.

Decadenza     dall'autorizzazione     all'esercizio    dell'attivita'
                            assicurativa

  1.   L'impresa   che   trasferisce   l'intero   portafoglio  decade
dall'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  ai
sensi  dell'art.  240,  comma 1, lettera d), del decreto. Nel caso in
cui   permanga   un'attivita'  di  gestione  di  sinistri,  l'impresa
trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
  2.   La   decadenza   e'   dichiarata   dall'ISVAP  con  lo  stesso
provvedimento  che  autorizza  il  trasferimento  del portafoglio. Il
provvedimento  di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza
degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.
  3.  L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di
assicurazione.