Art. 22. Trasferimento di ramo d'azienda 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al trasferimento, totale o parziale, di ramo d'azienda, che comporti un trasferimento di portafoglio. 2. Nel caso in cui l'operazione comporti il trasferimento solo parziale del portafoglio, all'istanza di autorizzazione, oltre alla documentazione indicata nell'art. 14, e' allegata anche la seguente documentazione: a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' della cedente post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data; b) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche della cedente post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; c) situazione patrimoniale e conto economico della societa' cedente post trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data.