Art. 22.

                   Trasferimento di ramo d'azienda

  1.  Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche al
trasferimento,  totale o parziale, di ramo d'azienda, che comporti un
trasferimento di portafoglio.
  2.  Nel  caso  in  cui  l'operazione comporti il trasferimento solo
parziale  del  portafoglio, all'istanza di autorizzazione, oltre alla
documentazione  indicata  nell'art. 14, e' allegata anche la seguente
documentazione:
    a) prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita'  della
cedente  post  trasferimento,  redatto  con  riferimento alla data di
valutazione  del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia
del  trasferimento;  qualora  l'impresa cedente sia tenuta al calcolo
della  solvibilita'  corretta  ai sensi dell'art. 217 del decreto, il
prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita' corretto alla
medesima data;
    b) prospetto  delle  attivita' a copertura delle riserve tecniche
della  cedente  post trasferimento, redatto con riferimento alla data
di valutazione del portafoglio;
    c) situazione  patrimoniale  e  conto  economico  della  societa'
cedente  post  trasferimento,  redatta  con  riferimento alla data di
valutazione  del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia
del   trasferimento;   qualora  l'impresa  cedente  sia  tenuta  alla
redazione   del  bilancio  consolidato,  la  situazione  patrimoniale
consolidata alla medesima data.