Art. 23.

      Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP

  1.  Le  fusioni  e  le  scissioni  alle  quali  prende parte almeno
un'impresa  di  assicurazione  con  sede  legale nel territorio della
Repubblica  e  che  danno  luogo  ad  una o piu' imprese con sede nel
territorio   della  Repubblica  sono  autorizzate  dall'ISVAP,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 201, comma 4 del decreto.
  2.  Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP anche
le  eventuali  modifiche  statutarie  che  l'operazione  di fusione o
scissione comporta.
  3.  Nel  caso  di  fusioni e scissioni tra imprese di assicurazione
comportanti  la  fusione  o  scissione di fondi interni o di gestioni
separate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.