Art. 23. Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP 1. Le fusioni e le scissioni alle quali prende parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e che danno luogo ad una o piu' imprese con sede nel territorio della Repubblica sono autorizzate dall'ISVAP, fermo restando quanto previsto dall'art. 201, comma 4 del decreto. 2. Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione di fusione o scissione comporta. 3. Nel caso di fusioni e scissioni tra imprese di assicurazione comportanti la fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.