Art. 25. Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione della fusione 1. All'istanza di cui all'art. 24 e' allegata la seguente documentazione: a) progetto di fusione; b) relazione redatta dall'organo amministrativo, diversa da quella di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, che illustri il progetto di fusione e fornisca adeguate informazioni sugli obiettivi che le imprese interessate intendono conseguire con l'operazione e i relativi vantaggi e costi, nonche', con riferimento alla societa' incorporante o a quella risultante dalla fusione, informazioni sugli effetti che l'operazione determina sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa direzionale e periferica, sulle procedure contabili e sul personale. Quando il portafoglio trasferito a seguito della fusione riguarda il ramo 10 - Responsabilita' civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri; c) modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante oppure lo statuto della nuova impresa risultante dalla fusione; d) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio; e) piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati: 1) ambiti, funzioni, procedure e basi dati interessati dal processo di integrazione; 2) tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sara' completata; 3) unita' e presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione; f) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruita' del patrimonio netto dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, alla data di effetto contabile della stessa; g) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita': 1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data; 2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della fusione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilita' richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto del margine di solvibilita' corretto alle medesime date; h) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche: 1) delle imprese partecipanti all'operazione redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione; 2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione redatto con riferimento alla data successiva a quella di effetto contabile della fusione; i) situazione patrimoniale: 1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data; 2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date; j) conto economico: 1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data; 2) previsionale dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date; k) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto della fusione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare le riserve tecniche non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruita' delle riserve tecniche oggetto della fusione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto della fusione; l) informazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa incorporanda; in particolare, quando l'operazione riguarda imprese operanti nel ramo 10, fac-simile del contrassegno di assicurazione che la societa' incorporante o risultante dalla fusione intende adottare; m) copia della comunicazione che l'impresa incorporante o risultante dalla fusione intende inviare agli assicurati interessati dall'operazione, riportante la specifica informativa sulla denominazione sociale e sede della societa' incorporante o risultante dalla fusione e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto. 2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'art. 24 e' redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.