Art. 25.

Documentazione   da  allegare  all'istanza  di  autorizzazione  della
                               fusione

  1.   All'istanza  di  cui  all'art.  24  e'  allegata  la  seguente
documentazione:
    a) progetto di fusione;
    b) relazione   redatta  dall'organo  amministrativo,  diversa  da
quella di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, che illustri
il  progetto  di  fusione  e  fornisca  adeguate  informazioni  sugli
obiettivi   che  le  imprese  interessate  intendono  conseguire  con
l'operazione  e i relativi vantaggi e costi, nonche', con riferimento
alla  societa'  incorporante  o  a  quella  risultante dalla fusione,
informazioni   sugli   effetti   che   l'operazione  determina  sulla
situazione  tecnica,  sulla  struttura  organizzativa  direzionale  e
periferica,  sulle  procedure  contabili  e  sul personale. Quando il
portafoglio  trasferito a seguito della fusione riguarda il ramo 10 -
Responsabilita'  civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le
eventuali  variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati
per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;
    c) modifiche  da apportare allo statuto dell'impresa incorporante
oppure lo statuto della nuova impresa risultante dalla fusione;
    d) relazione  sulle  modifiche  apportate ai sistemi di controllo
interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio;
    e) piano  di  integrazione dei sistemi informatici nel quale sono
specificati:
      1)  ambiti,  funzioni,  procedure  e  basi dati interessati dal
processo di integrazione;
      2)  tempistica  associata a ciascuna fase dell'integrazione con
particolare  riguardo  alla migrazione delle basi dati ed alle date a
partire  dalle  quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri,
ecc.) sara' completata;
      3)  unita'  e  presidi  organizzativi  ai quali sono affidati i
controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;
    f) perizia   asseverata   redatta   da  un  esperto  indipendente
attestante   la   congruita'   del   patrimonio   netto  dell'impresa
incorporante  o  risultante  dalla  fusione,  alla  data  di  effetto
contabile della stessa;
    g) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita':
      1)   delle  imprese  partecipanti  alla  fusione,  redatto  con
riferimento  alla  data  antecedente  a  quella  di effetto contabile
dell'operazione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta al calcolo
della  solvibilita'  corretta  ai sensi dell'art. 217 del decreto, il
prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita' corretto alla
medesima data;
      2)   dell'impresa  incorporante  o  risultante  dalla  fusione,
redatto con riferimento alla data di effetto contabile della fusione,
con   indicazione   delle   ipotesi  adottate  nello  sviluppo  delle
previsioni   relative   agli  elementi  costitutivi  del  margine  di
solvibilita'  richiesto  e  del margine disponibile ed al 31 dicembre
successivo;   qualora   la   stessa   sia  tenuta  al  calcolo  della
solvibilita'   corretta  ai  sensi  dell'art.  217  del  decreto,  il
prospetto del margine di solvibilita' corretto alle medesime date;
    h) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche:
      1)   delle  imprese  partecipanti  all'operazione  redatto  con
riferimento  alla  data  antecedente  a  quella  di effetto contabile
dell'operazione;
      2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione redatto
con  riferimento  alla  data successiva a quella di effetto contabile
della fusione;
    i) situazione patrimoniale:
      1)   delle  imprese  partecipanti  alla  fusione,  redatte  con
riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della
fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del
bilancio  consolidato,  la  situazione  patrimoniale consolidata alla
medesima data;
      2)   dell'impresa  incorporante  o  risultante  dalla  fusione,
redatta    con   riferimento   alla   data   di   effetto   contabile
dell'operazione  ed  al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia
tenuta   alla  redazione  del  bilancio  consolidato,  la  situazione
patrimoniale consolidata alle medesime date;
    j) conto economico:
      1)   delle  imprese  partecipanti  alla  fusione,  redatto  con
riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della
fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del
bilancio  consolidato,  il  conto economico consolidato alla medesima
data;
      2)  previsionale  dell'impresa  incorporante o risultante dalla
fusione,  redatto  con  riferimento  alla  data  di effetto contabile
dell'operazione  ed  al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia
tenuta  alla  redazione  del bilancio consolidato, il conto economico
consolidato alle medesime date;
    k) perizia  asseverata  di  stima  delle riserve tecniche oggetto
della  fusione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data
presa a riferimento per valutare le riserve tecniche non coincida con
quella  di  chiusura  dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la
relazione  dell'attuario  revisore  che  attesti  la congruita' delle
riserve  tecniche  oggetto  della fusione; nel caso in cui la data di
riferimento  risulti  successiva  a quella dell'istanza, la relazione
illustra  tutte  le  ipotesi  e metodologie impiegate e ne attesta la
coerenza  per  la determinazione delle riserve tecniche oggetto della
fusione;
    l) informazioni  in  merito  all'utilizzo  dei  segni  distintivi
dell'impresa   incorporanda;   in  particolare,  quando  l'operazione
riguarda imprese operanti nel ramo 10, fac-simile del contrassegno di
assicurazione che la societa' incorporante o risultante dalla fusione
intende adottare;
    m) copia   della   comunicazione  che  l'impresa  incorporante  o
risultante  dalla fusione intende inviare agli assicurati interessati
dall'operazione,    riportante   la   specifica   informativa   sulla
denominazione sociale e sede della societa' incorporante o risultante
dalla fusione e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto.
  2.  La  documentazione  allegata  all'istanza di cui all'art. 24 e'
redatta  conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e,
nel   caso   di   imprese   con   sede  legale  in  altro  Stato,  la
documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla
traduzione in lingua italiana.