Art. 27.

Documentazione   da   allegare  all'istanza  di  autorizzazione  alla
                              scissione

  1.  Le societa' partecipanti alla scissione, oltre alla equivalente
documentazione       richiesta       dall'art.      25,      comma 1,
lettere a), b), c), d), e),   k), l)  e m)  allegano  all'istanza  di
autorizzazione la seguente documentazione:
    a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita':
      1)  delle  imprese  partecipanti  alla  scissione,  redatto con
riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della
scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta al calcolo della
solvibilita'   corretta  ai  sensi  dell'art.  217  del  decreto,  il
prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita' corretto alla
medesima data;
      2)  dell'impresa  beneficiaria  o  risultante  dalla  scissione
redatto   con  riferimento  alla  data  di  effetto  contabile  della
scissione,  con  indicazione  delle  ipotesi  adottate nello sviluppo
delle  previsioni  relative  agli elementi costitutivi del margine di
solvibilita'  richiesto  e  del margine disponibile ed al 31 dicembre
successivo;   qualora   la   stessa   sia  tenuta  al  calcolo  della
solvibilita'   corretta  ai  sensi  dell'art.  217  del  decreto,  il
prospetto  dimostrativo  del  margine  di  solvibilita' corretto alle
medesime date;
    b) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche:
      1)  delle  imprese  partecipanti  alla  scissione,  redatto con
riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della
scissione;
      2)  dell'impresa  beneficiaria  o  risultante  dalla scissione,
redatto   con  riferimento  alla  data  di  effetto  contabile  della
scissione;
    c) situazione patrimoniale:
      1)  delle  imprese  partecipanti  alla  scissione  redatte  con
riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della
scissione;  qualora  l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla
medesima data;
      2)  dell'impresa  beneficiaria  o  risultante  dalla scissione,
redatta   con  riferimento  alla  data  di  effetto  contabile  della
scissione  ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta
alla  redazione  del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale
consolidata alle medesime date;
    d) perizia   asseverata   redatta   da  un  esperto  indipendente
attestante   la   congruita'  del  patrimonio  netto  della  societa'
beneficiaria alla data di effetto contabile della stessa;
    e) conto economico:
      1)  delle  societa'  partecipanti  alla  scissione, redatto con
riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della
scissione;  qualora  l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione
del   bilancio  consolidato,  il  conto  economico  consolidato  alla
medesima data;
      2)  previsionale della societa' beneficiaria o risultante dalla
scissione,  redatto  con  riferimento  alla data di effetto contabile
della  scissione  ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia
tenuta  alla  redazione  del bilancio consolidato, il conto economico
consolidato alle medesime date;
    f) perizia  asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di
scissione.  In  assenza  di  una  perizia asseverata, qualora la data
presa  a  riferimento  per  valutare  il  valore  del portafoglio non
coincida  con  quella  di  chiusura  dell'esercizio, l'impresa allega
all'istanza  la  relazione  dell'attuario  revisore  che  attesti  la
congruita'  delle  riserve tecniche oggetto di scissione; nel caso in
cui  la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza,
la  relazione  illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne
attesta  la  coerenza  per  la  determinazione delle riserve tecniche
oggetto di scissione.
  2.  La  documentazione  allegata  all'istanza di cui all'art. 26 e'
redatta  conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e,
nel   caso   di   imprese   con   sede  legale  in  altro  Stato,  la
documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla
traduzione in lingua italiana.