Art. 27. Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla scissione 1. Le societa' partecipanti alla scissione, oltre alla equivalente documentazione richiesta dall'art. 25, comma 1, lettere a), b), c), d), e), k), l) e m) allegano all'istanza di autorizzazione la seguente documentazione: a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita': 1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data; 2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilita' richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alle medesime date; b) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche: 1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; 2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione; c) situazione patrimoniale: 1) delle imprese partecipanti alla scissione redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data; 2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date; d) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruita' del patrimonio netto della societa' beneficiaria alla data di effetto contabile della stessa; e) conto economico: 1) delle societa' partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data; 2) previsionale della societa' beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date; f) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di scissione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruita' delle riserve tecniche oggetto di scissione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di scissione. 2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'art. 26 e' redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.