Art. 28. Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione 1. L'ISVAP verifica che: a) la fusione o la scissione non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione delle imprese interessate; b) nel caso di fusione per incorporazione o scissione totale, l'impresa incorporante o beneficiaria disponga delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto dell'operazione; c) nel caso di fusione o di scissione con costituzione di una o piu' nuove imprese, l'impresa risultante dall'operazione disponga delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa per i rami oggetto dell'operazione, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto dell'operazione. 2. Nel caso in cui all'operazione partecipino imprese con sede legale nel territorio di uno Stato membro, e' condizione necessaria per l'autorizzazione il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine. 3. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, devono sussistere le condizioni per l'approvazione di cui all'art. 4.