Art. 28.

   Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione

  1. L'ISVAP verifica che:
    a) la  fusione  o la scissione non contrastino con il criterio di
sana e prudente gestione delle imprese interessate;
    b) nel  caso  di  fusione  per incorporazione o scissione totale,
l'impresa  incorporante  o  beneficiaria  disponga  delle attivita' a
copertura  delle  riserve  tecniche  e  del  margine  di solvibilita'
richiesto, tenuto conto dell'operazione;
    c) nel  caso  di fusione o di scissione con costituzione di una o
piu'  nuove  imprese,  l'impresa  risultante dall'operazione disponga
delle  condizioni  per  il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa per i rami oggetto dell'operazione, delle
attivita'  a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  del  margine di
solvibilita' richiesto, tenuto conto dell'operazione.
  2.  Nel  caso  in  cui  all'operazione partecipino imprese con sede
legale  nel  territorio di uno Stato membro, e' condizione necessaria
per l'autorizzazione il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza
dello Stato membro d'origine.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'operazione determini modifiche statutarie
delle  imprese  interessate,  devono  sussistere  le  condizioni  per
l'approvazione di cui all'art. 4.