Art. 29.

                        Attivita' istruttoria

  1.   Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  l'ISVAP  compie
un'istruttoria   finalizzata   a   verificare,   sulla   base   della
documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni
previste dall'art. 201, commi 1 e 2, del decreto e di cui al presente
capo.
  2.  Tempestivamente,  e  comunque non oltre il termine previsto dal
regolamento  ISVAP  n.  2  del  9 maggio  2006, l'ISVAP comunica alle
imprese l'avvio del procedimento.
  3.  Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno
o piu' dei documenti o delle informazioni indicati agli articoli 25 o
27,  ovvero  risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione scritta
alle imprese con tempestivita', e comunque non oltre venti giorni dal
ricevimento     dell'istanza     stessa,     indicando    le    cause
dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del
procedimento  decorre nuovamente dalla data del completamento o della
regolarizzazione  dell'istanza.  L'ISVAP  comunica  alle  imprese  la
sospensione del termine per provvedere.
  4.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere   alle  imprese  istanti  informazioni  e  chiarimenti  ad
integrazione  della documentazione prevista dal presente regolamento.
In  tali  casi  il  termine  per  la  conclusione del procedimento e'
sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione
richiesta.  L'ISVAP  comunica alle imprese la sospensione del termine
per provvedere.
  5.  Trascorsi  novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto
la  documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il
procedimento  e'  chiuso  con  un  provvedimento di archiviazione per
carenza di interesse.
  6.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere  ad  Autorita'  nazionali  od estere elementi informativi,
documentazione,  valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per
la  conclusione  del  procedimento  e'  sospeso  sino  alla  data  di
ricevimento  di  quanto  richiesto.  L'ISVAP comunica alle imprese la
sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
  7.  Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del decreto e
dell'art. 28, comma 2 del presente regolamento, e' previsto il parere
dell'Autorita'  di  vigilanza  di  un  altro Stato membro, il termine
fissato  per  la  conclusione  del  procedimento  e'  sospeso fino al
ricevimento  di  tale  parere. Trascorso il termine di novanta giorni
dal  ricevimento  della  richiesta,  si  considera che l'Autorita' di
vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese
la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese
effettuano  gli  adempimenti  eventualmente richiesti dalle Autorita'
degli altri Stati membri, fornendone prova all'ISVAP.