Art. 29. Attivita' istruttoria 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 201, commi 1 e 2, del decreto e di cui al presente capo. 2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento. 3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati agli articoli 25 o 27, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione scritta alle imprese con tempestivita', e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere. 4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere alle imprese istanti informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere. 5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento e' chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse. 6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere ad Autorita' nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. 7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del decreto e dell'art. 28, comma 2 del presente regolamento, e' previsto il parere dell'Autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorita' di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorita' degli altri Stati membri, fornendone prova all'ISVAP.