Art. 30. Provvedimento di autorizzazione 1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 29. Il provvedimento autorizza anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta. 2. Il provvedimento e' trasmesso alle imprese istanti e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP. 3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso all'operazione. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, si applica l'art. 5, comma 3.