Art. 30.

                   Provvedimento di autorizzazione

  1.  In  caso  di  esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il
provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di
presentazione  dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e
di  sospensione  di cui all'art. 29. Il provvedimento autorizza anche
le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta.
  2.  Il provvedimento e' trasmesso alle imprese istanti e pubblicato
nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.
  3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'iscrizione dell'operazione nel
registro  delle  imprese  entro trenta giorni dall'avvenuto deposito,
ovvero  l'eventuale  decisione  di non dare corso all'operazione. Nel
caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese
interessate, si applica l'art. 5, comma 3.