Art. 31. Effetti della fusione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa 1. Nel caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione. 2. L'impresa incorporata e le imprese oggetto di fusione nel caso di costituzione di nuova impresa decadono dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa. 3. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati. 4. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.