Art. 31.

Effetti    della    fusione    sulle   autorizzazioni   all'esercizio
                     dell'attivita' assicurativa

  1.  Nel  caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova
impresa  con  sede  legale  nel territorio della Repubblica italiana,
questa   deve   essere   contestualmente   autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle
relative disposizioni di attuazione.
  2.  L'impresa  incorporata e le imprese oggetto di fusione nel caso
di   costituzione   di  nuova  impresa  decadono  dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa.
  3.  La  decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che
autorizza  le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di
decadenza  e'  comunicato  alle  Autorita'  di  vigilanza degli Stati
membri e degli Stati terzi interessati.
  4.  L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di
assicurazione.