Art. 32. Effetti della scissione sulle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa 1. Nel caso di scissione totale o parziale attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso di scissione totale l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa. Nel caso in cui permanga un'attivita' di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza. 3. Nel caso di scissione parziale, l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami conferiti integralmente. 4. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza degli Stati membri e Stati terzi interessati. 5. L'impresa dichiarata decaduta da ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.