Art. 32.

Effetti    della   scissione   sulle   autorizzazioni   all'esercizio
                     dell'attivita' assicurativa

  1.  Nel  caso  di  scissione  totale  o  parziale  attuata mediante
costituzione  di  una  nuova  impresa  con sede legale nel territorio
della   Repubblica   italiana,  questa  deve  essere  contestualmente
autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
  2.   Nel   caso   di   scissione  totale  l'impresa  scissa  decade
dall'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa. Nel
caso  in cui permanga un'attivita' di gestione di sinistri, l'impresa
trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
  3.   Nel  caso  di  scissione  parziale,  l'impresa  scissa  decade
dall'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nei
rami conferiti integralmente.
  4.  La  decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che
autorizza  le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di
decadenza  e'  comunicato  alle  Autorita'  di  vigilanza degli Stati
membri e Stati terzi interessati.
  5.   L'impresa   dichiarata   decaduta   da   ogni   autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e'  cancellata dall'albo
delle imprese di assicurazione.