Art. 33.

                     Diniego dell'autorizzazione

  1.  In  caso  di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 201
del  decreto  e di cui all'art. 28 del presente regolamento, l'ISVAP,
prima  della  formale  adozione  del relativo provvedimento, comunica
alle   imprese   istanti   i   motivi   che  ostano  all'accoglimento
dell'istanza,  invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili
ad evitare il rigetto.
  2.  Entro  il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a
dieci  giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono
presentare   per  iscritto  le  proprie  osservazioni,  eventualmente
corredate da documentazione di supporto.
  3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 sospende il termine per la
conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni.
  4.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in
cui  permangano  i  presupposti  per  il diniego dell'autorizzazione,
l'ISVAP  emana  il  provvedimento  di rigetto definitivo dell'istanza
dando conto delle relative motivazioni.
  5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego
dell'autorizzazione.