Art. 33. Diniego dell'autorizzazione 1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 201 del decreto e di cui all'art. 28 del presente regolamento, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto. 2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto. 3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni. 5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.