Art. 34. Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate 1. L'impresa puo' effettuare fusioni o scissioni di gestioni separate o di fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti, vale a dire, tra l'altro, quando la fusione e' motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo, ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti. 2. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP l'intenzione di procedere ad una fusione o scissione di gestioni separate e di fondi interni. 3. La fusione o la scissione possono essere attuate qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) la fusione dei fondi e delle gestioni separate persegua l'interesse dei contraenti coinvolti nell'operazione; b) il regolamento delle gestioni separate e dei fondi interni preveda l'ipotesi di fusione o scissione, salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 4; c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano similari; d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni siano omogenee; e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri e spese per i contraenti; f) non si verifichino soluzioni di continuita' nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate. 4. La comunicazione di cui al comma 2 e' accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che indichi: a) gli obiettivi perseguiti dall'operazione, con particolare riferimento all'interesse dei contraenti; b) gli eventuali profili di diversita' tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati alla operazione; c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata; d) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista; e) le modalita' e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovra' illustrare le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, dell'operazione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati all'operazione, la data di effetto della stessa; f) per i fondi interni: 1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla piu' recente chiusura mensile con evidenza delle caratteristiche per comparto, mercato geografico di riferimento, valuta e rating; 2) i criteri seguiti per l'attribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo; 3) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio; g) per le gestioni separate: 1) l'evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla piu' recente chiusura mensile; 2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nell'operazione e i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi; 3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla piu' recente chiusura mensile; 4) l'ammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito. 5. L'impresa allega alla comunicazione di cui al comma 2 il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dall'operazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.