Art. 34.

Comunicazione  di  fusione o scissione di fondi interni o di gestioni
                              separate

  1.  L'impresa  puo'  effettuare  fusioni  o  scissioni  di gestioni
separate  o di fondi interni esclusivamente quando queste siano volte
a  conseguire  l'interesse  dei contraenti, vale a dire, tra l'altro,
quando la fusione e' motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale
della  gestione  o  del  fondo,  ovvero di efficienza gestionale, con
particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti.
  2.  L'impresa  comunica  preventivamente  all'ISVAP l'intenzione di
procedere  ad una fusione o scissione di gestioni separate e di fondi
interni.
  3.  La  fusione  o  la  scissione  possono  essere  attuate qualora
ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a) la  fusione  dei  fondi  e  delle  gestioni  separate persegua
l'interesse dei contraenti coinvolti nell'operazione;
    b) il  regolamento  delle  gestioni  separate e dei fondi interni
preveda  l'ipotesi  di  fusione  o  scissione,  salvo quanto previsto
dall'art. 35, comma 4;
    c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni
oggetto di fusione siano similari;
    d) le  politiche  di  investimento  delle gestioni separate e dei
fondi interni siano omogenee;
    e) il  passaggio  tra la precedente gestione o fondo interno e la
nuova  gestione  o  fondo  interno  avvenga senza oneri e spese per i
contraenti;
    f) non si verifichino soluzioni di continuita' nella gestione dei
fondi interni o delle gestioni separate.
  4.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 2  e' accompagnata da una
relazione dell'organo amministrativo che indichi:
    a) gli  obiettivi  perseguiti  dall'operazione,  con  particolare
riferimento all'interesse dei contraenti;
    b) gli  eventuali  profili di diversita' tra le caratteristiche e
le  politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni
interessati alla operazione;
    c) gli  eventuali  effetti sui costi a carico del fondo interno o
della gestione separata;
    d) le  varie  fasi  dell'operazione,  con l'indicazione dei tempi
necessari e della data di efficacia prevista;
    e) le  modalita' e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun
contraente  che  dovra'  illustrare  le motivazioni e le conseguenze,
anche   in   termini   economici,  dell'operazione,  la  composizione
sintetica  delle  gestioni  separate  o dei fondi interni interessati
all'operazione, la data di effetto della stessa;
    f) per i fondi interni:
      1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati
alla fusione riferita alla piu' recente chiusura mensile con evidenza
delle   caratteristiche   per   comparto,   mercato   geografico   di
riferimento, valuta e rating;
      2)  i  criteri  seguiti  per l'attribuzione ai contraenti delle
quote del nuovo fondo;
      3) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;
    g) per le gestioni separate:
      1)  l'evidenza  delle  plusvalenze e delle minusvalenze latenti
delle  gestioni  interessate  alla fusione riferita alla piu' recente
chiusura mensile;
      2)  i  rendimenti  attesi  delle  gestioni  separate  coinvolte
nell'operazione e i rendimenti attesi della gestione risultante dalla
fusione  con  riferimento  ad un periodo non inferiore a ventiquattro
mesi;
      3)  la  composizione  analitica  degli  attivi  delle  gestioni
interessate riferita alla piu' recente chiusura mensile;
      4)  l'ammontare  delle  riserve tecniche dei contratti presenti
nelle  gestioni  separate,  distinto  in  base al livello di tasso di
interesse minimo garantito.
  5.  L'impresa  allega  alla  comunicazione  di  cui  al  comma 2 il
regolamento  delle  gestioni separate o dei fondi interni interessati
dall'operazione   e,   qualora   sia  necessario  redigere  un  nuovo
regolamento, copia dello stesso.