Art. 35. Condizioni per l'attuazione della fusione o della scissione di fondi interni o di gestioni separate 1. L'ISVAP, sulla base della documentazione di cui all'art. 34, valuta che il progetto di fusione o scissione delle gestioni separate o dei fondi interni persegua l'interesse dei contraenti, che le modifiche ai regolamenti siano conformi alle disposizioni vigenti e alle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 e che l'informativa di cui all'art. 34, comma 4, lettera e) sia chiara e completa e che siano congrue le modalita' di comunicazione prescelte. 2. La fusione o la scissione puo' essere attuata decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34, comma 2, fatto salvo il termine di cui al comma 3. 3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere. 4. In assenza della clausola di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), l'impresa comunica ai contraenti, nella comunicazione di cui all'art. 34, comma 4, lettera e), la facolta' del contraente di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno istituito presso l'impresa senza l'applicazione di alcun onere. L'operazione di fusione potra' essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contraente.