Art. 35.

Condizioni  per l'attuazione della fusione o della scissione di fondi
                   interni o di gestioni separate

  1.  L'ISVAP,  sulla  base  della documentazione di cui all'art. 34,
valuta che il progetto di fusione o scissione delle gestioni separate
o  dei  fondi  interni  persegua  l'interesse  dei contraenti, che le
modifiche  ai  regolamenti siano conformi alle disposizioni vigenti e
alle   condizioni   di  cui  ai  commi 1  e  3  dell'art.  34  e  che
l'informativa  di  cui  all'art. 34, comma 4, lettera e) sia chiara e
completa e che siano congrue le modalita' di comunicazione prescelte.
  2.  La  fusione o la scissione puo' essere attuata decorsi sessanta
giorni  dalla  comunicazione di cui all'art. 34, comma 2, fatto salvo
il termine di cui al comma 3.
  3.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere   all'impresa   istante   informazioni  e  chiarimenti  ad
integrazione  della documentazione prevista dal presente regolamento.
In  tali  casi  il  termine  per  la  conclusione del procedimento e'
sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione
richiesta.  L'ISVAP  comunica  all'impresa la sospensione del termine
per provvedere.
  4.   In  assenza  della  clausola  di  cui  all'art.  34,  comma 3,
lettera b),  l'impresa comunica ai contraenti, nella comunicazione di
cui  all'art.  34, comma 4, lettera e), la facolta' del contraente di
esercitare,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della stessa, il
riscatto  del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata
o  fondo  interno  istituito presso l'impresa senza l'applicazione di
alcun onere. L'operazione di fusione potra' essere effettuata decorsi
sessanta  giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte
del contraente.