Art. 36. Informativa agli assicurati 1. L'impresa comunica agli assicurati la variazione, determinata da una modifica statutaria, della denominazione sociale e della sede legale entro dieci giorni dalla data di efficacia della modifica stessa. L'informativa e' pubblicata nella home-page del sito internet dell'impresa. 2. Nel caso di trasferimento di portafoglio, fusione o scissione le imprese comunicano agli assicurati l'operazione intervenuta e le generalita' dell'intermediario cui il contratto e' stato assegnato; l'impresa cedente, incorporanda o scissa inserisce nella home page del proprio sito internet, per almeno sei mesi, la notizia dell'operazione con l'inserimento di un link che rimanda al sito dell'impresa cessionaria, incorporante o beneficiaria o di quella risultante dalla fusione.