Art. 36.

                     Informativa agli assicurati

  1. L'impresa comunica agli assicurati la variazione, determinata da
una  modifica  statutaria,  della  denominazione sociale e della sede
legale  entro  dieci  giorni  dalla  data di efficacia della modifica
stessa. L'informativa e' pubblicata nella home-page del sito internet
dell'impresa.
  2. Nel caso di trasferimento di portafoglio, fusione o scissione le
imprese  comunicano  agli  assicurati  l'operazione  intervenuta e le
generalita'  dell'intermediario  cui il contratto e' stato assegnato;
l'impresa  cedente,  incorporanda  o scissa inserisce nella home page
del   proprio   sito  internet,  per  almeno  sei  mesi,  la  notizia
dell'operazione  con  l'inserimento  di  un  link che rimanda al sito
dell'impresa  cessionaria,  incorporante  o  beneficiaria o di quella
risultante dalla fusione.