Art. 4. Modifiche dello statuto 1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, entro quindici giorni dalla adozione della delibera di modifica dello statuto, invia all'ISVAP il relativo verbale, corredato dagli eventuali allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 196 del decreto. 2. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con una sana e prudente gestione, in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale.