Art. 4.

                       Modifiche dello statuto

  1.  L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica,  entro  quindici  giorni dalla adozione della delibera di
modifica   dello   statuto,  invia  all'ISVAP  il  relativo  verbale,
corredato   dagli   eventuali  allegati,  ai  fini  dell'approvazione
prevista dall'art. 196 del decreto.
  2.  Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le
modifiche  non  contrastino  con  una  sana  e  prudente gestione, in
particolare  che  non  vi  siano  elementi  ostativi  ad  un ordinato
svolgimento della gestione aziendale.