Art. 6.

                      Diniego dell'approvazione

  1.  Nel  caso  in  cui  le  modifiche  statutarie non soddisfino le
condizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, l'ISVAP, prima della formale
adozione  del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi
che ostano all'approvazione.
  2.  Entro  il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a
dieci  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione, l'impresa puo'
trasmettere  la nuova proposta di modifica dello statuto o le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
  3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 sospende il termine per la
conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla
data  di  presentazione  della  nuova  proposta  di  modifica o delle
osservazioni.
  4.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma 2,  o  se
permangono  i  presupposti  per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP
emana  il  provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione
all'impresa.