Art. 7. Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attivita' 1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' tenuta a presentare all'ISVAP, per i primi tre esercizi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attivita' assicurativa, una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita' presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto. 2. La relazione semestrale descrive l'evoluzione della gestione tecnica, economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel programma di attivita' e illustra le variazioni dell'ammontare dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, al fine di consentire la valutazione sulla congruita' di tali mezzi. 3. La relazione prende a riferimento il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre ed e' trasmessa entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ogni semestre. La prima relazione si riferisce al periodo intercorrente tra la ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attivita' assicurativa e la prima chiusura semestrale.