Art. 7.

   Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attivita'

  1.  L'impresa  con sede legale nel territorio della Repubblica e la
sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno
Stato  terzo  e'  tenuta  a  presentare  all'ISVAP,  per  i primi tre
esercizi  successivi  al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o
all'estensione  dell'attivita' assicurativa, una relazione semestrale
relativa  all'esecuzione  del  programma  di  attivita' presentato ai
sensi degli articoli 14 o 15 del decreto.
  2.  La  relazione  semestrale  descrive l'evoluzione della gestione
tecnica,  economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel
programma  di  attivita'  e illustra le variazioni dell'ammontare dei
mezzi  finanziari  destinati  alla copertura delle spese di impianto,
relative  alla  costituzione  dei  servizi  amministrativi e tecnici,
centrali  e  periferici,  al  fine di consentire la valutazione sulla
congruita' di tali mezzi.
  3.  La  relazione prende a riferimento il periodo dal 1° gennaio al
30 giugno  e  dal  1° luglio  al  31 dicembre  ed  e' trasmessa entro
quarantacinque  giorni  dalla  chiusura  di  ogni  semestre. La prima
relazione  si riferisce al periodo intercorrente tra la ricezione del
provvedimento   di   autorizzazione  all'esercizio  o  all'estensione
dell'attivita' assicurativa e la prima chiusura semestrale.