Art. 8.

                 Modifiche al programma di attivita'

  1.  L'impresa  con sede legale nel territorio della Repubblica e la
sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno
Stato  terzo,  nel  corso del primo triennio di attivita', comunicano
preventivamente  all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni
variazione   che   intendono  apportare  al  programma  di  attivita'
presentato  ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto, specificando
le ragioni e gli effetti delle modifiche.
  2.  L'impresa  non  puo'  attuare  le  modifiche  al  programma  di
attivita' se non consti l'approvazione dell'ISVAP.
  3.  Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le
modifiche  non contrastino con gli articoli 14 e 15 del decreto e con
le relative disposizioni di attuazione.