Art. 8. Modifiche al programma di attivita' 1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nel corso del primo triennio di attivita', comunicano preventivamente all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni variazione che intendono apportare al programma di attivita' presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto, specificando le ragioni e gli effetti delle modifiche. 2. L'impresa non puo' attuare le modifiche al programma di attivita' se non consti l'approvazione dell'ISVAP. 3. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con gli articoli 14 e 15 del decreto e con le relative disposizioni di attuazione.