Art. 2.

                       Ambito di applicazione
  1.  Le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di
cui   al   decreto  direttoriale  del  21 marzo  2006,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  si  applicano,  fatto  salvo  quanto
diversamente previsto agli articoli 4 e 5, anche:
    a) ai concorsi pronostici sportivi;
    b) alle  scommesse  a totalizzatore su eventi diversi dalle corse
dei cavalli;
    c) all'ippica nazionale;
    d) al concorso pronostici ippico.