Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, fatto salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 5, anche: a) ai concorsi pronostici sportivi; b) alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli; c) all'ippica nazionale; d) al concorso pronostici ippico.