IL DIRETTORE
         dell'Ufficio V della Direzione generale dei farmaci
                        e dispositivi medici
    Visto  l'art.  189  del  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265
recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie» e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,
n.   392  «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti  di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in
commercio   di  presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8,  della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art.
3,  comma 4,  ai  sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate
alla   produzione   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana;
    Visto il decreto direttoriale del 15 febbraio 2006 concernente la
«Specificazione  dei  contenuti  della domanda di autorizzazione alla
produzione di presidi medico-chirurgici»;
    Visto  il  comunicato  concernente la «Ricognizione e susseguente
aggiornamento  dei  dati  relativi alle autorizzazioni delle officine
che  producono  presidi medico-chirurgici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n.  129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della
salute»,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2006 n. 189;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della salute 12 settembre 2003,
recante  la  «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale»,  come  modificato  dai  decreti  del Ministro della salute
23 giugno 2004 e 14 dicembre 2006;
    Ritenuto   di   dover   assicurare   l'adempimento  previsto  dal
menzionato   art.  3,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
    Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei
presidi medico-chirurgici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Le  officine  che  alla  data  del 31 dicembre 2007 risultano
autorizzate   alla   produzione  di  presidi  medico-chirurgici  sono
elencate nell'allegato 1.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 20 febbraio 2008
                                  Il direttore dell'ufficio V: Donato