Art. 2. Determinazione delle somme ammesse al rimborso 1. I contributi di cui all'art. 1 sono corrisposti alle province ed ai comuni che ne fanno richiesta sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'ammontare del contributo riconoscibile per l'anno 2007 non puo' eccedere la somma di 30 milioni di euro. Per gli anni 2008 e 2009 i contributi attribuibili non possono superare la quota prevista per l'anno di riferimento incrementata della eventuale quota residuale dell'anno precedente. 3. Nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilita' dell'esercizio, ivi compresa l'eventuale quota residuale di cui al comma 2, la ripartizione del fondo e' effettuata in proporzione all'ammontare risultante dalle richieste pervenute.