Art. 2.
           Determinazione delle somme ammesse al rimborso
  1. I contributi di cui all'art. 1 sono corrisposti alle province ed
ai  comuni  che  ne fanno richiesta sulla base dei dati desumibili da
un'apposita  certificazione  trasmessa  dagli  enti locali secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
  2.  L'ammontare  del  contributo  riconoscibile per l'anno 2007 non
puo'  eccedere  la  somma  di 30 milioni di euro. Per gli anni 2008 e
2009 i contributi attribuibili non possono superare la quota prevista
per   l'anno   di  riferimento  incrementata  della  eventuale  quota
residuale dell'anno precedente.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  totale  annuo delle richieste superi la
disponibilita'   dell'esercizio,   ivi   compresa  l'eventuale  quota
residuale  di cui al comma 2, la ripartizione del fondo e' effettuata
in proporzione all'ammontare risultante dalle richieste pervenute.