Art. 5. Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale 1. L'art. 5 dell'allegato 11 al Codice e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale). - 1. Il costo netto del servizio universale e' calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi. 2. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti. 3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili. 4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo. 5. Sono computati nel costo netto delle aree non remunerative e della telefonia pubblica non remunerativa, i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica, alla rete di distribuzione, nonche' agli apparati trasmissivi presenti negli stadi di linea e ai portanti trasmissivi tra stadio di linea e nodo di livello 1, cui lo stadio di linea e' attestato. 6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica non remunerativa e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, diretti e indiretti, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso. 7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori: a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico; b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti; c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici. 9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 399/02/CONS. 10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti e' utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance. 11. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad un efficiente fornitura dei servizi che Telecom Italia avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale. 12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico. 13. Il capitale impiegato e' dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato; 14. E' escluso dal capitale impiegato il saldo tra attivita' e passivita' correnti; 15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attivita' di servizio universale e' pari a 13,5% per gli esercizi 2004 e 2005 e pari a 10,2% per gli esercizi 2006 e seguenti. 16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui ai commi 16 e 17 e' aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attivita' regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati. 17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attivita' ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.».