Art. 7. Modalita' di finanziamento del servizio universale 1. Fatto salvo quanto previsto, per il 2007 al successivo art. 8, l'art. 6, comma 1 dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'art. 5 del presente allegato». 2. L'art. 6, comma 2, lettera k) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici». 3. L'art. 6, comma 3, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorita', di cui al precedente comma 2, lettera k). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalita':». 4. L'art. 6, comma 3, lettera c) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato.». 5. L'art. 6, comma 3, lettera d) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «inviare all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c)». 6. La formula di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice e' modificata come segue: quota percentuale per l'operatore i-esimo. ----> Vedere a pag. 15 <---- 7. La legenda di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice e' modificata come segue: «RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacita' trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale». 8. La legenda di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice e' integrato dai commi 9 e 10 del presente articolo. 9. TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale. 10. CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet. 11. I ricavi e costi di cui al comma 1 del presente art. includono almeno le voci dell'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 12. Il meccanismo di esenzione e' fissato nella misura del 0,5% dei ricavi netti calcolati sulla base della formula di cui al comma 6.