Art. 7.
         Modalita' di finanziamento del servizio universale
    1. Fatto salvo quanto previsto, per il 2007 al successivo art. 8,
l'art.  6,  comma 1  dell'Allegato  11  al  Codice e' modificato come
segue: «Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale
sono  tenute  a  presentare  all'Autorita',  entro  60  giorni  dalla
chiusura  del  proprio  bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo
del  costo  netto  degli  obblighi  del  servizio universale riferito
all'anno  precedente,  secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo
II del Codice e dall'art. 5 del presente allegato».
    2.  L'art.  6,  comma 2, lettera k) dell'Allegato 11 al Codice e'
modificato  come segue: «comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  proprio provvedimento
finale  concernente  il  costo  netto del servizio universale di ogni
anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che
risultano debitrici».
    3.  L'art.  6,  comma 3, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice e'
modificato  come  segue: «comunicare alle imprese debitrici l'importo
dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro
15  giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorita', di cui
al  precedente comma 2, lettera k). Le imprese debitrici versano tali
contributi  entro  30  giorni  dalla ricezione della comunicazione di
versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalita':».
    4.  L'art.  6,  comma 3, lettera c) dell'Allegato 11 al Codice e'
modificato  come  segue:  «corrispondere  alle  imprese incaricate di
fornire  il  servizio  universale  le  somme  versate  dalle  imprese
debitrici,  in  adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro
30 giorni dall'ultimo versamento effettuato.».
    5.  L'art.  6,  comma 3, lettera d) dell'Allegato 11 al Codice e'
modificato  come  segue:  «inviare  all'Autorita' un rapporto annuale
sulla  gestione  del  fondo  del servizio universale, entro 45 giorni
dalla corresponsione di cui alla lettera c)».
    6.  La  formula  di  cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al
Codice  e'  modificata  come segue: quota percentuale per l'operatore
i-esimo.

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    7.  La  legenda  di  cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al
Codice  e'  modificata  come  segue: «RL = Ricavi lordi di competenza
economica  dell'esercizio,  relativi alla fornitura dei 1) servizi di
telefonia  vocale e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi
di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a
Internet  su  rete fissa, 4) servizi di linee affittate al dettaglio,
5) servizi  di  rivendita  di  capacita'  trasmissiva,  6) servizi di
interconnessione,   7) servizi   di  affitto  circuiti  all'ingrosso,
8) servizi di roaming nazionale ed internazionale».
    8.  La  legenda  di  cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al
Codice e' integrato dai commi 9 e 10 del presente articolo.
    9.  TV  = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti
nei  confronti  di  altre  imprese,  tra quelle di cui all'art. 3 del
presente allegato, per servizi di telefonia vocale.
    10.  CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti
nei  confronti  di  altre  imprese,  tra quelle di cui all'art. 3 del
presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.
    11.  I  ricavi  e  costi  di  cui  al  comma 1  del presente art.
includono  almeno  le voci dell'allegato B al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
    12.  Il  meccanismo di esenzione e' fissato nella misura del 0,5%
dei  ricavi  netti  calcolati  sulla  base  della  formula  di cui al
comma 6.