Associazione italiana editori UNIGEC-CONFAPI Unione stampa periodica italiana Federazione italiana editori giornali Federazione nazionale stampa italiana Associazione nazionale editoria periodica specializzata Sindacato nazionale scrittori Sindacato libero scrittori e, p.c.: Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria Ministero della pubblica istruzione Ministero dell'universita' e della ricerca I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti. A seguito di quanto disposto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 266 e all'allegata tabella 3 e delle riduzioni previste all'art. 2, comma 575, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul fondo istituito per la concessione dei predetti contributi per l'esercizio finanziario 2008 sono stati stanziati Euro 1.225.970,00. A norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2008, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore - Istituto per il libro - via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2008. La domanda dovra' essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Si ribadisce la necessita' dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS, l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli operatori di comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro nazionale della stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981. Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale. Il pagamento del contributo assegnato, potra' essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale, dal 1° gennaio 2008, occorre trasmettere le coordinate IBAN riferite al proprio Istituto di credito. I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la piu' larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore. Roma, 28 febbraio 2008 Il direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore Fallace