Art. 2.
  1.  La  Consulta  e'  composta  da  un  rappresentante per ciascuna
organizzazione  nazionale  di  volontariato di protezione civile, con
sedi  in almeno sei regioni, iscritta nell'elenco nazionale istituito
presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  designato dalle
medesime  organizzazioni  sulla  base  delle  rispettive disposizioni
organizzative e statutarie.
  2.   Con   successivo  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  si provvedera' alla costituzione della Consulta e
alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.
  3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti.
  4.  Il  Presidente,  d'intesa  con il Dipartimento della protezione
civile,  provvede  alla  convocazione  della  Consulta  ogni volta ne
ravvisi  la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando
il relativo ordine del giorno.
  5.  Il  servizio  volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni
istituzionali  e  internazionali  del  Dipartimento  della protezione
civile cura la segreteria tecnica della Consulta.
  6.  La  Consulta,  che  si  riunisce  presso  il Dipartimento della
protezione  civile, opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno
dei componenti.
  7.  Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il
Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile, o suo delegato, il
direttore   dell'ufficio   volontariato  relazioni  istituzionali  ed
internazionali,   il   coordinatore  del  servizio  volontariato,  un
rappresentante  dell'associazione  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
volontari,  un  rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana
ed  un  rappresentante  del  Corpo  Nazionale  del  soccorso alpino e
speleologico in relazione alla componente volontaristica dei medesimi
enti,  nonche'  i funzionari del Dipartimento della protezione civile
di  volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine
del  giorno.  Per  l'esame  di specifici argomenti il Presidente puo'
procedere  ad  audizioni  ed  invitare a tal fine persone che possano
offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
  8.  Per  l'esame  di  particolari  questioni  di  carattere tecnico
specialistico la Consulta puo' istituire specifici gruppi di lavoro.