Art. 2. 1. La Consulta e' composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con sedi in almeno sei regioni, iscritta nell'elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della protezione civile, designato dalle medesime organizzazioni sulla base delle rispettive disposizioni organizzative e statutarie. 2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvedera' alla costituzione della Consulta e alla conseguente individuazione nominativa dei componenti. 3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti. 4. Il Presidente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno. 5. Il servizio volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni istituzionali e internazionali del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica della Consulta. 6. La Consulta, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 7. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'ufficio volontariato relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinatore del servizio volontariato, un rappresentante dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari, un rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana ed un rappresentante del Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico in relazione alla componente volontaristica dei medesimi enti, nonche' i funzionari del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente puo' procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati. 8. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico specialistico la Consulta puo' istituire specifici gruppi di lavoro.