Art. 3.
  1.  Ai  componenti  della Consulta, che svolgono la propria opera a
titolo  gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori,
i  benefici  previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
8 febbraio  2001,  n.  194,  in  favore  dei  volontari  impiegati in
attivita' di protezione civile.