Art. 2.
               Modalita' di assolvimento dell'imposta
  1.  Il  pagamento  dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli
apparecchi  meccanici  o  elettromeccanici e' effettuato dal soggetto
passivo  d'imposta  in unica soluzione, secondo le modalita' previste
dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 18 luglio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003,
entro  il giorno 17 del mese di marzo 2008, ovvero entro il giorno 16
del  mese  successivo a quello di prima istallazione in ragione della
frazione di anno residua.
  2.  Le  modalita' di assolvimento degli oneri tributari, cosi' come
le procedure connesse alla dichiarazione della liquidazione d'imposta
relativa  agli apparecchi di cui all'art. 1, sono quelle indicate nel
decreto  direttoriale  7 agosto  2003,  da  effettuarsi  mediante gli
allegati  A  e  B  al  presente  decreto  che  ne costituiscono parte
integrante;
  3. Valgono  anche  per  il  2008 le disposizioni di cui all'art. 2,
commi 2  e  3,  e all'art. 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto
2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2008
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 219