Art. 2. Modalita' di assolvimento dell'imposta 1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici e' effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 17 del mese di marzo 2008, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua. 2. Le modalita' di assolvimento degli oneri tributari, cosi' come le procedure connesse alla dichiarazione della liquidazione d'imposta relativa agli apparecchi di cui all'art. 1, sono quelle indicate nel decreto direttoriale 7 agosto 2003, da effettuarsi mediante gli allegati A e B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; 3. Valgono anche per il 2008 le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 4 del citato decreto direttoriale 7 agosto 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2008 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 219