(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  INDICAZIONE
                GEOGRAFICA TIPICA «MARCA TREVIGIANA»

                               Art. 1.
    L'indicazione  geografica tipica «Marca Trevigiana», accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

                               Art. 2.
    La  indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» e' riservata
ai seguenti vini:
      bianchi, anche nella tipologia frizzante;
      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
      rosati, anche nella tipologia frizzante.
    I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Marca  Trevigiana»
bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la provincia di Treviso.
    La  indicazione  geografica  tipica  «Marca  Trevigiana»  con  la
specificazione  di  uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo
il  cui  uso  in  etichetta  e'  consentito  dalla  vigente normativa
comunitaria  e  nazionale:  Chardonnay,  I.M.  6.0.13,  Malvasia  (da
Malvasia  istriana),  Muller  Thurgau,  Pinot  bianco,  Pinot grigio,
Prosecco,  Riesling  renano,  Riesling  italico, Sauvignon, Traminer,
Verdiso,  Verduzzo  (da  Verduzzo  friulano e/o Verduzzo trevigiano),
Cabernet  franc,  Cabernet  sauvignon, Franconia, I.M. 2.15, Malbech,
Marzemino,  Merlot,  Pinot  nero (anche vinificato in bianco), Raboso
(da  Raboso  Piave e/o Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso,
Tai  (da  Tocai  friulano), Carmenere, Syrah, Marzemina bianca, Rebo,
Petit  Verdot,  Prosecco  lungo,  Manzoni  rosa e Manzoni moscato, e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
    Nella   preparazione   del   vino  Cabernet  possono  concorrere,
disgiuntamente  o  congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc,
Cabernet sauvignon e Carmenere.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla
coltivazione per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.
    I  vini  ad indicazione geografica, tipica «Marca Trevigiana» con
la  specificazione  di  uno  o  due  dei  vitigni  di cui al presente
articolo,  possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i
soli  vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti
anche nella tipologia novello.

                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
«Marca  Trevigiana»  comprende l'intero territorio della provincia di
Treviso, nella regione Veneto.

                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
    La  produzione massima di uva per ettaro, di ettaro di vigneto in
coltura   specializzata,   nell'ambito   aziendale,  per  i  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  «Marca  Trevigiana»  bianco, rosso e
rosato,  anche  con  la  specificazione  dei vitigni, non deve essere
superiore  a  tonnellate  25,  ad  eccezione dei vitigni: Chardonnay,
Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Riesling  renano,  Traminer, Incrocio
Manzoni  6.0.13,  Sauvignon,  Cabernet  franc, Pinot Nero, Carmenere,
Marzemina   bianca,  Rebo,  Petit  Verdot,  Prosecco  lungo,  Manzoni
moscato,  per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per
Syrah e Manzoni rosa, rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Marca Trevigiana» seguita o meno dal riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  il  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima  dell'uva in vino finito pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

                               Art. 6.
    I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», anche
con  la  specificazione  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono  assicurare  i  titoli  alcolometrici volumici totali
minimi previsti dalla vigente normativa.

                               Art. 7.
    Alla  indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica tipica «Marca Trevigiana» puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende  utilizzare  l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.