Art. 10.

        Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso
  1.  Le  imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui all'art.
9,   comma 1,   relativo   ai   rischi   incombenti   dopo   la  fine
dell'esercizio,  definiscono un adeguato modello previsionale, basato
su   prudenti  parametri  evolutivi,  attraverso  il  quale  stimare,
analiticamente  per  ciascun  contratto  o  per  gruppi  omogenei  di
contratti,  la  sinistralita'  attesa  nonche'  ulteriori elementi di
costo,  alla  luce  degli  andamenti  osservati  nell'esercizio  e di
analisi di tipo prospettico.
  2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al comma 1, possono
determinare  la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di
calcolo,   basato   sulla   proiezione   della  sinistralita'  attesa
complessiva, secondo i criteri di cui all'art. 11.
  3.  Le  imprese,  nel  valutare la riserva per rischi in corso, non
considerano  gli  effetti  delle  componenti  di reddito prodotte dal
patrimonio  o  derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve
tecniche.