Art. 10. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso 1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui all'art. 9, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralita' attesa nonche' ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico. 2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al comma 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralita' attesa complessiva, secondo i criteri di cui all'art. 11. 3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.