Art. 11.

  Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso
  1.  La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico
e'  stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri
a premi netti di competenza della generazione corrente.
  2.  Il valore prospettico di cui al comma 1 e' determinato, in modo
prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza
registrato  nell'esercizio  di  valutazione  e  tiene anche conto dei
valori   assunti  dal  rapporto  stesso  in  un  orizzonte  temporale
retrospettivo  di  osservazione  e di ulteriori elementi obiettivi di
valutazione  inerenti  all'andamento  del  costo  atteso  dei  rischi
incombenti dopo la fine dell'esercizio.
  3.  Le  imprese  individuano  l'ampiezza  dell'orizzonte  temporale
retrospettivo  di  osservazione  di cui al comma 2, in relazione alla
peculiarita'  dei  singoli  rami o delle singole tipologie di rischio
per i quali vengono effettuate le valutazioni.
  4.  Ai  fini  del  calcolo  del  rapporto sinistri a premi netti di
competenza    le    imprese    considerano   l'onere   per   sinistri
dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i
premi  netti  di  competenza,  determinati sulla base dei premi lordi
contabilizzati,  dedotte  le  provvigioni  di acquisizione e le altre
spese   di   acquisizione,   limitatamente   ai   costi  direttamente
imputabili.
  5.  Le  imprese  calcolano  il  costo  atteso dei futuri rischi che
gravano  sui  contratti,  in  misura  pari  al prodotto tra il valore
prospettico  del  rapporto  sinistri a premi di competenza, di cui al
comma 1,  e  la  somma  della  riserva  per frazioni di premi e degli
eventuali  premi,  al  netto  degli  oneri  di acquisizione di cui al
comma 4, che saranno esigibili in virtu' di detti contratti.
  6.  Le  imprese  costituiscono  la  riserva  per rischi in corso in
misura  pari  all'eventuale  eccedenza tra il costo atteso dei futuri
rischi,  di  cui  al  comma 5,  e  la  riserva  per frazioni di premi
maggiorata  dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di
cui  al  comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima
della fine dell'esercizio.