Art. 13.

Costituzione  della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo
                              cauzione
  1.   Le   imprese,   per   le   assicurazioni  del  ramo  cauzione,
costituiscono  una  riserva integrativa della riserva per frazioni di
premi alla fine di ciascun esercizio.
  2.   Ai  fini  dell'adempimento  di  cui  al  comma 1,  le  imprese
determinano  la  riserva  integrativa  in  base  ai  criteri definiti
dall'art. 14.
  3.  Le  imprese  operano  le valutazioni ai fini della costituzione
della  riserva  integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai
premi delle assicurazioni del ramo cauzione.