Art. 13. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione 1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio. 2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 14. 3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.