Art. 14.

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del
                            ramo cauzione
  1.  Le  imprese, determinano la riserva integrativa di cui all'art.
13 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:
    a) garanzie di contratto:
      1) appalti;
      2) assimilate appalti;
      3) concessioni esattoriali;
      4) fedelta';
      5) appalti esteri;
    b) garanzie per obblighi di legge:
      1) diritti doganali;
      2) assimilate doganali;
      3) diritti - regolamenti dell'Unione europea;
      4) pagamenti e rimborsi imposte;
      5) garanzie giudiziali;
    c) altre garanzie.
  2.  Per  ciascuna  delle tipologie di rischio di cui al comma 1, le
imprese  tengono  conto  del valore assunto al termine dell'esercizio
dal   rapporto   tra   la   riserva  per  frazioni  di  premi,  prima
dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).
  3.  Nel  caso  in  cui  il  rapporto di cui al comma 2 sia uguale o
inferiore  al  trentacinque  per  cento,  le  imprese  determinano la
riserva  integrativa,  di  cui  all'art.  13, comma 1, in misura pari
all'importo  complessivo  risultante dall'applicazione ai premi lordi
contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle
seguenti percentuali:


premi esercizio N..... 35%
premi esercizio N-1....30%
premi esercizio N-2....25%
premi esercizio N-3....10%
premi esercizio N-4.... 5%
  4.  Nel  caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al
trentacinque  per  cento  ed inferiore o uguale al settantacinque per
cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui all'art.
13,  comma 1,  in  misura  pari  al prodotto tra l'importo risultante
dall'applicazione  dei  criteri  di cui al comma 3 ed il coefficiente
derivante dalla seguente formula:

                       1--0,5*(RP/P%-35%)/65%
  5.  Nel  caso in cui il rapporto di cui al comma 2 sia superiore al
settantacinque  per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese
determinano  la  riserva integrativa, di cui all'art. 13, comma 1, in
misura  pari  all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai
premi  lordi  contabilizzati  dell'esercizio  e  dei quattro esercizi
precedenti delle seguenti percentuali:


premi esercizio N..... 100%--RP/P%
premi esercizio N-1.... 21%
premi esercizio N-2.... 17%
premi esercizio N-3....  7%
premi esercizio N-4....  3%


  6.  Nel  caso  in  cui  il  rapporto di cui al comma 2 sia uguale o
superiore  al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva
integrativa di cui all'art. 13, comma 1.
  7.  In  assenza  di  premi  lordi contabilizzati dell'esercizio, le
imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui all'art. 13,
comma 1,  mediante  applicazione  ai  premi  lordi contabilizzati dei
quattro  esercizi  precedenti  delle  percentuali  di cui al comma 5.
Qualora  tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso
di cui al comma 6 le imprese non costituiscono la riserva integrativa
di cui all'art. 13, comma 1.