Art. 15. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali 1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio. 2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente, un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'art. 16. 3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al comma 2. 4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 17. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi dell'art. 17. 5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali.