Art. 15.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni
        causati dalla grandine e da altre calamita' naturali
  1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine
e  da  altre  calamita' naturali costituiscono la riserva integrativa
della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
  2.   Ai  fini  dell'adempimento  di  cui  al  comma 1,  le  imprese
aggiungono  alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente,
un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'art. 16.
  3.  Quando  la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta
per    cento    dell'ammontare   dei   premi   lordi   contabilizzati
dell'esercizio,  le  imprese  cessano  di effettuare l'accantonamento
integrativo di cui al comma 2.
  4.  Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai
criteri  definiti  dall'art.  17.  In tal caso le imprese non operano
l'accantonamento  aggiuntivo  di  cui  al  comma 2  e  determinano la
riserva  integrativa  in  misura pari alla differenza positiva tra la
riserva  premi  integrativa  all'inizio  dell'esercizio  e  l'importo
imputato ai sensi dell'art. 17.
  5.  Le  imprese  operano  le valutazioni ai fini della costituzione
della  riserva  integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai
premi  e  ai  sinistri  delle  assicurazioni  dei danni causati dalla
grandine e da altre calamita' naturali.