Art. 18. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi 1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio. 2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 19. 3. La riserva integrativa, di cui al comma 1, non puo' essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio. 4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 20. 5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.