Art. 18.

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni
derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto,
               eruzione vulcanica e fenomeni connessi
  1.   Le  imprese  per  le  assicurazioni  dei  danni  derivanti  da
terremoto,   maremoto,   eruzione   vulcanica  e  fenomeni  connessi,
costituiscono  la  riserva  integrativa della riserva per frazioni di
premi alla fine di ciascun esercizio.
  2.   Ai  fini  dell'adempimento  di  cui  al  comma 1,  le  imprese
determinano  la  riserva  integrativa sulla base dei criteri definiti
all'art. 19.
  3.  La  riserva  integrativa,  di  cui  al comma 1, non puo' essere
superiore  a  100  volte  l'importo  dei  premi  lordi contabilizzati
nell'esercizio.
  4.  Le  imprese  utilizzano  la  riserva integrativa sulla base dei
criteri  definiti  all'art.  20.  In  tal caso le imprese valutano la
riserva  integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza
positiva  tra  l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo
del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 20.
  5.  Le  imprese  operano  le valutazioni ai fini della costituzione
della  riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo
riferimento  ai  premi  e  ai  sinistri delle assicurazioni dei danni
derivanti  da  terremoto,  maremoto,  eruzione  vulcanica  e fenomeni
connessi.